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20/05/2016
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20/05/2016 I CAF sono sempre soggetti al pagamento di sanzioni ed imposte S.M.Perego
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23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
18/05/2016 IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016 S.M.Perego
06/05/2016 Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74 S.M.Perego
02/05/2016 Bonus per il quarto figlio ex L. 190/2014 - Istruzioni INPS S.M.Perego

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Titolo: Le IPAB escluse dal Sistema Tessera Sanitaria solo in assenza di fatturazione   Data : 17/01/2018
Le IPAB escluse dal Sistema Tessera Sanitaria solo in assenza di fatturazione
Con la ris. 16.1.2018 n. 7, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla sussistenza dell'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) in relazione a un'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), che gestisce una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non. Peraltro, l'attività esercitata da tale ente è esente IVA (art. 10 co. 1 nn. 27 e 27-ter del DPR 633/72) e, pertanto, beneficia, a norma dell'art. 36-bis del DPR 633/72, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione in relazione alle rette che gli utenti pagano per i servizi offerti.
Sotto il profilo soggettivo, l'IPAB istante, in quanto struttura autorizzata all'erogazione dei servizi socio-sanitari ex art. 8-ter del DLgs 502/92, è tenuta a comunicare, in via telematica, al Sistema TS i dati delle spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili (art. 1 co. 949 della L. 208/2015 e art. 1 co. 1 lett. k) e l) del DM 2.8.2016).
Tenuto conto che, nel caso in esame, l'IPAB è dispensata ex art. 36-bis del DPR 633/72 dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'obbligo di trasmettere al Sistema TS i dati relativi alle prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali (fatture e ricevute fiscali).
Per contro, il suddetto obbligo sussiste:
- con riferimento alle prestazioni esenti per le quali il contribuente abbia richiesto l'emissione dei documenti fiscali;
- per particolari tipologie di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione e di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, di cui all'art. 10 co. 1 nn. 18) e 19) del DPR 633/72, per le quali non è possibile beneficiare della dispensa dai suddetti obblighi.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 16.1.2018 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2018 - "La dispensa da obblighi di fatturazione e registrazione esclude l’invio al Sistema TS" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego