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24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego
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28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
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Titolo: La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire   Data : 17/01/2018
La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire
Per i soggetti passivi IVA "mensili", il 16.1.2018 costituiva il termine ultimo entro il quale esercitare, nell'ambito delle liquidazioni periodiche, la detrazione dell'IVA relativa a fatture di acquisto con esigibilità riferibile al 2017. In caso di fatture relative al 2017 ma ricevute oltre detto termine, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, la detrazione potrà essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale, entro il 30.4.2018.
La registrazione del documento sul registro degli acquisti ex art. 25 del DPR 633/72 è ammessa anche dopo la chiusura del registro medesimo. Tale soluzione trova conferma nelle istruzioni al modello di dichiarazione IVA 2018, non essendo più richiesto, ai fini della determinazione dell'IVA detraibile (nel quadro VF), che le fatture e le bollette doganali siano annotate sul registro "nell'anno 2017". Pertanto, la detrazione dell'IVA relativa a fatture ricevute oltre il 16.1.2018, annotate in apposito sezionale del registro, ovvero identificate mediante un codice identificativo specifico, potrà essere operata nell'ambito del quadro VF del modello IVA 2018.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2018 - "Da oggi detrazione IVA per i mensili al di fuori delle liquidazioni periodiche" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego