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Data Titolo Sezione Autore
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
27/04/2018 In presenza di operazioni inesistenti l’accertamento scatta con gli studi di settore S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/02/2010 In vigore il decreto che recepisce le direttive UE news S.M.Perego
16/03/2018 In vigore il nuovo modello telematico per le dichiarazioni di successione S.M.Perego
04/11/2015 In vista novità per la professione forense S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego
23/03/2016 INAIL - Trasmissione del certificato medico S.M.Perego

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Titolo: Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura   Data : 18/01/2018
Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura
La circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 illustra le modifiche, apportate dall'art. 2 del DL 50/2017, ai termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA (art. 19 del DPR 633/72) e per la registrazione delle fatture di acquisto (art. 25 del DPR 633/72).
Per le fatture ricevute nel 2017 e riferite ad operazioni la cui esigibilità si è verificata in tale anno, la detrazione dell'IVA può essere esercitata entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), registrando le fatture di acquisto:
- entro il 31.12.2017, secondo le modalità ordinarie;
- tra l'1.1.2018 e il 30.4.2018 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2017.
Per le fatture ricevute nel 2018 ma relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2017 (es. beni consegnati nel 2017), la detrazione dell'IVA può avvenire attraverso la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2018. È anche possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra l'1.1.2019 e il 30.4.2019 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2018.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 17.1.2018 n. 1 - Art. 2 co. 2 DL 24.4.2017 n. 50 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2018 - "La data di ricezione della fattura determina la detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego