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06/05/2016 L’Agenzia delle Entrate apporta ancora modifiche ai modelli di dichiarazione S.M.Perego
16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego

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Titolo: Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura   Data : 18/01/2018
Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura
La circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 illustra le modifiche, apportate dall'art. 2 del DL 50/2017, ai termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA (art. 19 del DPR 633/72) e per la registrazione delle fatture di acquisto (art. 25 del DPR 633/72).
Per le fatture ricevute nel 2017 e riferite ad operazioni la cui esigibilità si è verificata in tale anno, la detrazione dell'IVA può essere esercitata entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), registrando le fatture di acquisto:
- entro il 31.12.2017, secondo le modalità ordinarie;
- tra l'1.1.2018 e il 30.4.2018 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2017.
Per le fatture ricevute nel 2018 ma relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2017 (es. beni consegnati nel 2017), la detrazione dell'IVA può avvenire attraverso la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2018. È anche possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra l'1.1.2019 e il 30.4.2019 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2018.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 17.1.2018 n. 1 - Art. 2 co. 2 DL 24.4.2017 n. 50 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2018 - "La data di ricezione della fattura determina la detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego