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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1221 to 1230 of 2397
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Titolo: Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza   Data : 18/01/2018
Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza
Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17.1.2018 n. 971, decade dall'agevolazione prima casa il soggetto che non abbia trasferito la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato entro 18 mesi dal rogito, anche ove, di fatto, egli già risiedesse nell'immobile acquistato.
Ai fini della residenza, infatti, non rileva il dato fattuale, ma solo il dato anagrafico. Inoltre, ove il contribuente abbia richiesto tempestivamente il trasferimento di residenza, ma esso non sia andato a buon fine (per assenza del contribuente al momento degli accessi della Polizia municipale), e si sia stato nuovamente richiesto e si sia perfezionato solo dopo il termine di 18 mesi, non è possibile ritenere sussistente il requisito della residenza, anche ove vi siano elementi per dimostrare che il soggetto abitasse l'immobile già anteriormente (bollette energia elettrica e altre utenze).
Fonte: Cass. 17.1.2018 n. 971 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2018 - "Non conta il dato fattuale per la verifica della residenza ai fini dell’agevolazione prima casa" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego