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18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
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19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego

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Titolo: Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza   Data : 18/01/2018
Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza
Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17.1.2018 n. 971, decade dall'agevolazione prima casa il soggetto che non abbia trasferito la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato entro 18 mesi dal rogito, anche ove, di fatto, egli già risiedesse nell'immobile acquistato.
Ai fini della residenza, infatti, non rileva il dato fattuale, ma solo il dato anagrafico. Inoltre, ove il contribuente abbia richiesto tempestivamente il trasferimento di residenza, ma esso non sia andato a buon fine (per assenza del contribuente al momento degli accessi della Polizia municipale), e si sia stato nuovamente richiesto e si sia perfezionato solo dopo il termine di 18 mesi, non è possibile ritenere sussistente il requisito della residenza, anche ove vi siano elementi per dimostrare che il soggetto abitasse l'immobile già anteriormente (bollette energia elettrica e altre utenze).
Fonte: Cass. 17.1.2018 n. 971 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2018 - "Non conta il dato fattuale per la verifica della residenza ai fini dell’agevolazione prima casa" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego