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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2017 Nella manovra correttiva un taglio alla detrazione IVA S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
16/12/2016 Nelle bozze della C.U. richiesti maggiori dati per l’anno 2016 S.M.Perego
11/11/2015 Nelle visure catastali anche i metri quadri catastali ai fini TARI S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego
14/06/2016 Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti S.M.Perego
26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego
21/10/2015 Nessun aumento nel 2016 al contributo INPS ex L. 335/95 S.M.Perego
24/03/2016 Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali S.M.Perego
06/02/2018 Nessun aumento sui tributi locali anche per il 2018 S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto   Data : 23/01/2018
Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto
Le indicazioni interpretative della circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 in tema di detrazione IVA rendono necessario tracciare il momento di ricezione delle fatture.
Nella pratica, gli strumenti per la trasmissione delle fatture frequentemente sono tracciabili e consentono di determinare la data di ricezione del documento. Si pensi alle fatture che il fornitore mette a disposizione su un portale online (es. bollette del servizio di energia elettrica, telepass) oppure ai sistemi EDI di trasmissione dei dati delle fatture tra fornitore e cliente oppure, più semplicemente, alle fatture trasmesse mediante PEC.
Il momento di ricezione della fattura è certificato e direttamente comunicato all'Agenzia delle Entrate da parte di coloro che emettono le fatture in formato elettronico e le trasmettono mediante Sistema di Interscambio.
Anche nell'ipotesi di fatture cartacee, trasmesse attraverso sistemi ordinari (posta, consegna brevi manu), il cessionario o committente può tracciare il momento di ricezione della fattura (ad esempio numerando e datando in ordine progressivo i documenti ricevuti).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 17.1.2018 n. 1 – www.essepigroup.it – “Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura” Perego -Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2018 - "La data di ricezione della fattura determina la detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego