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Data Titolo Sezione Autore
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
24/05/2017 Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto   Data : 23/01/2018
Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto
Le indicazioni interpretative della circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 in tema di detrazione IVA rendono necessario tracciare il momento di ricezione delle fatture.
Nella pratica, gli strumenti per la trasmissione delle fatture frequentemente sono tracciabili e consentono di determinare la data di ricezione del documento. Si pensi alle fatture che il fornitore mette a disposizione su un portale online (es. bollette del servizio di energia elettrica, telepass) oppure ai sistemi EDI di trasmissione dei dati delle fatture tra fornitore e cliente oppure, più semplicemente, alle fatture trasmesse mediante PEC.
Il momento di ricezione della fattura è certificato e direttamente comunicato all'Agenzia delle Entrate da parte di coloro che emettono le fatture in formato elettronico e le trasmettono mediante Sistema di Interscambio.
Anche nell'ipotesi di fatture cartacee, trasmesse attraverso sistemi ordinari (posta, consegna brevi manu), il cessionario o committente può tracciare il momento di ricezione della fattura (ad esempio numerando e datando in ordine progressivo i documenti ricevuti).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 17.1.2018 n. 1 – www.essepigroup.it – “Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura” Perego -Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2018 - "La data di ricezione della fattura determina la detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego