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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto   Data : 23/01/2018
Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto
Le indicazioni interpretative della circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 in tema di detrazione IVA rendono necessario tracciare il momento di ricezione delle fatture.
Nella pratica, gli strumenti per la trasmissione delle fatture frequentemente sono tracciabili e consentono di determinare la data di ricezione del documento. Si pensi alle fatture che il fornitore mette a disposizione su un portale online (es. bollette del servizio di energia elettrica, telepass) oppure ai sistemi EDI di trasmissione dei dati delle fatture tra fornitore e cliente oppure, più semplicemente, alle fatture trasmesse mediante PEC.
Il momento di ricezione della fattura è certificato e direttamente comunicato all'Agenzia delle Entrate da parte di coloro che emettono le fatture in formato elettronico e le trasmettono mediante Sistema di Interscambio.
Anche nell'ipotesi di fatture cartacee, trasmesse attraverso sistemi ordinari (posta, consegna brevi manu), il cessionario o committente può tracciare il momento di ricezione della fattura (ad esempio numerando e datando in ordine progressivo i documenti ricevuti).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 17.1.2018 n. 1 – www.essepigroup.it – “Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura” Perego -Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2018 - "La data di ricezione della fattura determina la detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego