Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/07/2018 La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo S.M.Perego
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
17/07/2018 Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017 S.M.Perego
17/07/2018 Comunicazione invio dati fatture – Ennesima bufala S.M.Perego
09/01/2019 Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia S.M.Perego
29/05/2018 La fattura elettronica scartata si può ritrasmettere S.M.Perego
03/05/2018 La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti S.M.Perego
20/07/2018 Autotrasportatori Al via le correttive nei termini S.M.Perego

Records 2171 to 2180 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto   Data : 23/01/2018
Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto
Le indicazioni interpretative della circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 in tema di detrazione IVA rendono necessario tracciare il momento di ricezione delle fatture.
Nella pratica, gli strumenti per la trasmissione delle fatture frequentemente sono tracciabili e consentono di determinare la data di ricezione del documento. Si pensi alle fatture che il fornitore mette a disposizione su un portale online (es. bollette del servizio di energia elettrica, telepass) oppure ai sistemi EDI di trasmissione dei dati delle fatture tra fornitore e cliente oppure, più semplicemente, alle fatture trasmesse mediante PEC.
Il momento di ricezione della fattura è certificato e direttamente comunicato all'Agenzia delle Entrate da parte di coloro che emettono le fatture in formato elettronico e le trasmettono mediante Sistema di Interscambio.
Anche nell'ipotesi di fatture cartacee, trasmesse attraverso sistemi ordinari (posta, consegna brevi manu), il cessionario o committente può tracciare il momento di ricezione della fattura (ad esempio numerando e datando in ordine progressivo i documenti ricevuti).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 17.1.2018 n. 1 – www.essepigroup.it – “Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura” Perego -Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2018 - "La data di ricezione della fattura determina la detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego