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06/08/2015 Essendo quasi finita la campagna sul 730 Precompilato 2015 il Precompilato 2016 ci riserva ulteriori novità S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
06/08/2015 INPS -Istanze di dilazione presentate tra l'11 e il 15.7.2015 - Regolarizzazione S.M.Perego
03/08/2015 I principali adempimenti per ottenere il nuovo DURC dall’1.7.2015 S.M.Perego
03/08/2015 Accertamento induttivo illegittimo se esiste una lieve discrepanza tra la contabilità ufficiale e quella “in nero” S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
05/08/2015 Pronti i ricorsi contro l’aumento TARSU per l’anno 2013 S.M.Perego

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Titolo: Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto   Data : 23/01/2018
Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto
Le indicazioni interpretative della circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 in tema di detrazione IVA rendono necessario tracciare il momento di ricezione delle fatture.
Nella pratica, gli strumenti per la trasmissione delle fatture frequentemente sono tracciabili e consentono di determinare la data di ricezione del documento. Si pensi alle fatture che il fornitore mette a disposizione su un portale online (es. bollette del servizio di energia elettrica, telepass) oppure ai sistemi EDI di trasmissione dei dati delle fatture tra fornitore e cliente oppure, più semplicemente, alle fatture trasmesse mediante PEC.
Il momento di ricezione della fattura è certificato e direttamente comunicato all'Agenzia delle Entrate da parte di coloro che emettono le fatture in formato elettronico e le trasmettono mediante Sistema di Interscambio.
Anche nell'ipotesi di fatture cartacee, trasmesse attraverso sistemi ordinari (posta, consegna brevi manu), il cessionario o committente può tracciare il momento di ricezione della fattura (ad esempio numerando e datando in ordine progressivo i documenti ricevuti).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 17.1.2018 n. 1 – www.essepigroup.it – “Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura” Perego -Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2018 - "La data di ricezione della fattura determina la detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego