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23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
24/06/2016 Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio” S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego
27/06/2016 Al via gli accertamenti e controlli sui redditi prodotti nel 2012 S.M.Perego
27/06/2016 Anche gli interventi sui giardini danno diritto alla detrazione del 50% S.M.Perego

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Titolo: Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge   Data : 24/01/2018
Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge
L'applicazione del meccanismo del reverse charge interno alle operazioni assoggettate allo stesso richiede che il cliente abbia lo status di soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (art. 17 co. 5 del DPR 633/72).
Qualora il cedente o prestatore si avveda di aver erroneamente assoggettato a inversione contabile un'operazione imponibile effettuata nei confronti di un soggetto italiano, il quale ha cessato l'attività e "chiuso" la partita IVA, è opportuno considerare quanto segue:
- avvalendosi del servizio ad accesso libero presente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è possibile verificare la data, risultante dall'Anagrafe tributaria, nella quale il cessionario o committente ha cessato l'attività ai fini IVA;
- la formale cessazione dell'attività ai fini IVA, mediante la "chiusura" della partita IVA, non comporta necessariamente il venir meno della soggettività passiva del contribuente (Cass. 16419/2016);
- la regolarizzazione della situazione da parte del cedente o prestatore, ove richiesta, comporta l'emissione di una o più note di variazione, il versamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni amministrative. A tale proposito appare irrogabile, fra l'altro, la sanzione proporzionale di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 e non la sanzione in misura fissa (art. 6 co. 9-bis.2 del DLgs. 471/97) prevista in caso di errato assoggettamento dell'operazione imponibile al reverse charge.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2018 - "Sanzioni da reverse charge se il cliente ha cessato l’attività" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego