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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

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Titolo: Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge   Data : 24/01/2018
Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge
L'applicazione del meccanismo del reverse charge interno alle operazioni assoggettate allo stesso richiede che il cliente abbia lo status di soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (art. 17 co. 5 del DPR 633/72).
Qualora il cedente o prestatore si avveda di aver erroneamente assoggettato a inversione contabile un'operazione imponibile effettuata nei confronti di un soggetto italiano, il quale ha cessato l'attività e "chiuso" la partita IVA, è opportuno considerare quanto segue:
- avvalendosi del servizio ad accesso libero presente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è possibile verificare la data, risultante dall'Anagrafe tributaria, nella quale il cessionario o committente ha cessato l'attività ai fini IVA;
- la formale cessazione dell'attività ai fini IVA, mediante la "chiusura" della partita IVA, non comporta necessariamente il venir meno della soggettività passiva del contribuente (Cass. 16419/2016);
- la regolarizzazione della situazione da parte del cedente o prestatore, ove richiesta, comporta l'emissione di una o più note di variazione, il versamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni amministrative. A tale proposito appare irrogabile, fra l'altro, la sanzione proporzionale di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 e non la sanzione in misura fissa (art. 6 co. 9-bis.2 del DLgs. 471/97) prevista in caso di errato assoggettamento dell'operazione imponibile al reverse charge.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2018 - "Sanzioni da reverse charge se il cliente ha cessato l’attività" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego