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Data Titolo Sezione Autore
01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego
01/07/2016 Disponibili le specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi da distributori automatici S.M.Perego
01/07/2016 Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili S.M.Perego
01/07/2016 Anche il 770/2016 usufruisce della proroga al 22 agosto S.M.Perego
04/07/2016 Il quadro RW alla prova di Unico 2016 S.M.Perego
04/07/2016 Iscrizione all’AIRE sono in assenza di legami personali S.M.Perego
04/07/2016 L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve S.M.Perego
04/07/2016 Nessun cumulo per la sospensione feriale dei termini S.M.Perego
04/07/2016 La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta S.M.Perego
04/07/2016 L'interpello disapplicativo resta l’unico interpello obbligatorio S.M.Perego

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Titolo: Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge   Data : 24/01/2018
Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge
L'applicazione del meccanismo del reverse charge interno alle operazioni assoggettate allo stesso richiede che il cliente abbia lo status di soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (art. 17 co. 5 del DPR 633/72).
Qualora il cedente o prestatore si avveda di aver erroneamente assoggettato a inversione contabile un'operazione imponibile effettuata nei confronti di un soggetto italiano, il quale ha cessato l'attività e "chiuso" la partita IVA, è opportuno considerare quanto segue:
- avvalendosi del servizio ad accesso libero presente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è possibile verificare la data, risultante dall'Anagrafe tributaria, nella quale il cessionario o committente ha cessato l'attività ai fini IVA;
- la formale cessazione dell'attività ai fini IVA, mediante la "chiusura" della partita IVA, non comporta necessariamente il venir meno della soggettività passiva del contribuente (Cass. 16419/2016);
- la regolarizzazione della situazione da parte del cedente o prestatore, ove richiesta, comporta l'emissione di una o più note di variazione, il versamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni amministrative. A tale proposito appare irrogabile, fra l'altro, la sanzione proporzionale di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 e non la sanzione in misura fissa (art. 6 co. 9-bis.2 del DLgs. 471/97) prevista in caso di errato assoggettamento dell'operazione imponibile al reverse charge.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2018 - "Sanzioni da reverse charge se il cliente ha cessato l’attività" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego