Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego
07/04/2016 Chiarimenti sulla Patent box S.M.Perego
11/04/2016 Le novità sugli interpelli S.M.Perego
07/04/2016 Probabile proroga per il modello 730/2016 S.M.Perego
08/04/2016 L’INPS sospende il DURC se le denunce contributive sono provvisorie o anomale S.M.Perego
08/04/2016 Le dimissioni on-line presentano profili critici S.M.Perego
08/04/2016 Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF S.M.Perego
07/04/2016 Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri S.M.Perego
07/04/2016 Spesometro al rinvio S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile l’imposta di successione si paga con il modello F24 S.M.Perego

Records 471 to 480 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge   Data : 24/01/2018
Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge
L'applicazione del meccanismo del reverse charge interno alle operazioni assoggettate allo stesso richiede che il cliente abbia lo status di soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (art. 17 co. 5 del DPR 633/72).
Qualora il cedente o prestatore si avveda di aver erroneamente assoggettato a inversione contabile un'operazione imponibile effettuata nei confronti di un soggetto italiano, il quale ha cessato l'attività e "chiuso" la partita IVA, è opportuno considerare quanto segue:
- avvalendosi del servizio ad accesso libero presente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è possibile verificare la data, risultante dall'Anagrafe tributaria, nella quale il cessionario o committente ha cessato l'attività ai fini IVA;
- la formale cessazione dell'attività ai fini IVA, mediante la "chiusura" della partita IVA, non comporta necessariamente il venir meno della soggettività passiva del contribuente (Cass. 16419/2016);
- la regolarizzazione della situazione da parte del cedente o prestatore, ove richiesta, comporta l'emissione di una o più note di variazione, il versamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni amministrative. A tale proposito appare irrogabile, fra l'altro, la sanzione proporzionale di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 e non la sanzione in misura fissa (art. 6 co. 9-bis.2 del DLgs. 471/97) prevista in caso di errato assoggettamento dell'operazione imponibile al reverse charge.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2018 - "Sanzioni da reverse charge se il cliente ha cessato l’attività" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego