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05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
06/08/2015 INPS -Istanze di dilazione presentate tra l'11 e il 15.7.2015 - Regolarizzazione S.M.Perego
03/08/2015 I principali adempimenti per ottenere il nuovo DURC dall’1.7.2015 S.M.Perego
03/08/2015 Accertamento induttivo illegittimo se esiste una lieve discrepanza tra la contabilità ufficiale e quella “in nero” S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
05/08/2015 Pronti i ricorsi contro l’aumento TARSU per l’anno 2013 S.M.Perego

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Titolo: Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge   Data : 24/01/2018
Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge
L'applicazione del meccanismo del reverse charge interno alle operazioni assoggettate allo stesso richiede che il cliente abbia lo status di soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (art. 17 co. 5 del DPR 633/72).
Qualora il cedente o prestatore si avveda di aver erroneamente assoggettato a inversione contabile un'operazione imponibile effettuata nei confronti di un soggetto italiano, il quale ha cessato l'attività e "chiuso" la partita IVA, è opportuno considerare quanto segue:
- avvalendosi del servizio ad accesso libero presente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è possibile verificare la data, risultante dall'Anagrafe tributaria, nella quale il cessionario o committente ha cessato l'attività ai fini IVA;
- la formale cessazione dell'attività ai fini IVA, mediante la "chiusura" della partita IVA, non comporta necessariamente il venir meno della soggettività passiva del contribuente (Cass. 16419/2016);
- la regolarizzazione della situazione da parte del cedente o prestatore, ove richiesta, comporta l'emissione di una o più note di variazione, il versamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni amministrative. A tale proposito appare irrogabile, fra l'altro, la sanzione proporzionale di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 e non la sanzione in misura fissa (art. 6 co. 9-bis.2 del DLgs. 471/97) prevista in caso di errato assoggettamento dell'operazione imponibile al reverse charge.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2018 - "Sanzioni da reverse charge se il cliente ha cessato l’attività" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego