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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: INAIL Autoliquidazione 2017/2018   Data : 24/01/2018
INAIL Autoliquidazione 2017/2018
Da pochi giorni è operativo il programma “ALPI on-line”. Nel mese di febbraio 2018, le imprese assoggettate obbligatoriamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovranno pagare i relativi premi all'INAIL mediante autoliquidazione.
Come riepilogato dall'Istituto assicurativo nell'istruzione operativa n. 1387/2018, entro il 16.2.2018 occorrerà: calcolare il premio anticipato per il 2018 (rata) e il conguaglio per il 2017 (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente; conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione al netto di eventuali riduzioni contributive; pagare il premio di autoliquidazione mediante modello F24.
Successivamente, entro il 28.2.2018, occorrerà presentare la dichiarazione delle retribuzioni erogate nel 2017, nonché l'eventuale domanda di riduzione del premio artigiani ex L. 296/2006.
Per quanto riguarda il pagamento della rata di premio, si ricorda che il datore di lavoro può effettuare il versamento in 4 rate di uguale importo. La prima andrà versata entro il 16.2.2018, mentre le altre 3, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente (0,68% per il 2017), andranno versate entro il 16.5.2018, il 16.8.2018 e il 16.11.2018.
Fonte: Istruzione operativa INAIL n. 1387/2018 – Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2018 - "Rata INAIL 2018 senza addizionale fondo vittime dell’amianto" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego