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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: INAIL Autoliquidazione 2017/2018   Data : 24/01/2018
INAIL Autoliquidazione 2017/2018
Da pochi giorni è operativo il programma “ALPI on-line”. Nel mese di febbraio 2018, le imprese assoggettate obbligatoriamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovranno pagare i relativi premi all'INAIL mediante autoliquidazione.
Come riepilogato dall'Istituto assicurativo nell'istruzione operativa n. 1387/2018, entro il 16.2.2018 occorrerà: calcolare il premio anticipato per il 2018 (rata) e il conguaglio per il 2017 (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente; conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione al netto di eventuali riduzioni contributive; pagare il premio di autoliquidazione mediante modello F24.
Successivamente, entro il 28.2.2018, occorrerà presentare la dichiarazione delle retribuzioni erogate nel 2017, nonché l'eventuale domanda di riduzione del premio artigiani ex L. 296/2006.
Per quanto riguarda il pagamento della rata di premio, si ricorda che il datore di lavoro può effettuare il versamento in 4 rate di uguale importo. La prima andrà versata entro il 16.2.2018, mentre le altre 3, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente (0,68% per il 2017), andranno versate entro il 16.5.2018, il 16.8.2018 e il 16.11.2018.
Fonte: Istruzione operativa INAIL n. 1387/2018 – Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2018 - "Rata INAIL 2018 senza addizionale fondo vittime dell’amianto" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego