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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: INAIL Autoliquidazione 2017/2018   Data : 24/01/2018
INAIL Autoliquidazione 2017/2018
Da pochi giorni è operativo il programma “ALPI on-line”. Nel mese di febbraio 2018, le imprese assoggettate obbligatoriamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovranno pagare i relativi premi all'INAIL mediante autoliquidazione.
Come riepilogato dall'Istituto assicurativo nell'istruzione operativa n. 1387/2018, entro il 16.2.2018 occorrerà: calcolare il premio anticipato per il 2018 (rata) e il conguaglio per il 2017 (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente; conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione al netto di eventuali riduzioni contributive; pagare il premio di autoliquidazione mediante modello F24.
Successivamente, entro il 28.2.2018, occorrerà presentare la dichiarazione delle retribuzioni erogate nel 2017, nonché l'eventuale domanda di riduzione del premio artigiani ex L. 296/2006.
Per quanto riguarda il pagamento della rata di premio, si ricorda che il datore di lavoro può effettuare il versamento in 4 rate di uguale importo. La prima andrà versata entro il 16.2.2018, mentre le altre 3, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente (0,68% per il 2017), andranno versate entro il 16.5.2018, il 16.8.2018 e il 16.11.2018.
Fonte: Istruzione operativa INAIL n. 1387/2018 – Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2018 - "Rata INAIL 2018 senza addizionale fondo vittime dell’amianto" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego