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Data Titolo Sezione Autore
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il mod. 730/2019 S.M.Perego

Records 2351 to 2360 of 2397
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Titolo: INAIL Autoliquidazione 2017/2018   Data : 24/01/2018
INAIL Autoliquidazione 2017/2018
Da pochi giorni è operativo il programma “ALPI on-line”. Nel mese di febbraio 2018, le imprese assoggettate obbligatoriamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovranno pagare i relativi premi all'INAIL mediante autoliquidazione.
Come riepilogato dall'Istituto assicurativo nell'istruzione operativa n. 1387/2018, entro il 16.2.2018 occorrerà: calcolare il premio anticipato per il 2018 (rata) e il conguaglio per il 2017 (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente; conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione al netto di eventuali riduzioni contributive; pagare il premio di autoliquidazione mediante modello F24.
Successivamente, entro il 28.2.2018, occorrerà presentare la dichiarazione delle retribuzioni erogate nel 2017, nonché l'eventuale domanda di riduzione del premio artigiani ex L. 296/2006.
Per quanto riguarda il pagamento della rata di premio, si ricorda che il datore di lavoro può effettuare il versamento in 4 rate di uguale importo. La prima andrà versata entro il 16.2.2018, mentre le altre 3, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente (0,68% per il 2017), andranno versate entro il 16.5.2018, il 16.8.2018 e il 16.11.2018.
Fonte: Istruzione operativa INAIL n. 1387/2018 – Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2018 - "Rata INAIL 2018 senza addizionale fondo vittime dell’amianto" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego