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16/05/2016 La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza S.M.Perego
16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
12/05/2016 Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto S.M.Perego
12/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
14/03/2016 Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego
14/06/2016 Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: INAIL Autoliquidazione 2017/2018   Data : 24/01/2018
INAIL Autoliquidazione 2017/2018
Da pochi giorni è operativo il programma “ALPI on-line”. Nel mese di febbraio 2018, le imprese assoggettate obbligatoriamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovranno pagare i relativi premi all'INAIL mediante autoliquidazione.
Come riepilogato dall'Istituto assicurativo nell'istruzione operativa n. 1387/2018, entro il 16.2.2018 occorrerà: calcolare il premio anticipato per il 2018 (rata) e il conguaglio per il 2017 (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente; conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione al netto di eventuali riduzioni contributive; pagare il premio di autoliquidazione mediante modello F24.
Successivamente, entro il 28.2.2018, occorrerà presentare la dichiarazione delle retribuzioni erogate nel 2017, nonché l'eventuale domanda di riduzione del premio artigiani ex L. 296/2006.
Per quanto riguarda il pagamento della rata di premio, si ricorda che il datore di lavoro può effettuare il versamento in 4 rate di uguale importo. La prima andrà versata entro il 16.2.2018, mentre le altre 3, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente (0,68% per il 2017), andranno versate entro il 16.5.2018, il 16.8.2018 e il 16.11.2018.
Fonte: Istruzione operativa INAIL n. 1387/2018 – Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2018 - "Rata INAIL 2018 senza addizionale fondo vittime dell’amianto" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego