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12/04/2017 Confermata la proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
12/04/2017 Apportate alcune modifiche alle istruzioni REDDITI PF 2017 S.M.Perego
10/04/2017 La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva S.M.Perego
12/04/2017 Esami da revisore e da dottore commercialista separati S.M.Perego
12/04/2017 INPS - Cumulo internazionale per tutti S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 Contratti di locazione transitori solo a canone concordato S.M.Perego
10/04/2017 Le modifiche dell’ACE nel quadro RS del Redditi 2017 SP S.M.Perego

Records 1131 to 1140 of 2397
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Titolo: Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore   Data : 25/01/2018
Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore
Nel momento in cui si presenta una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, prevista dall'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 entro i termini di decadenza dall'accertamento, non sussiste il presupposto per l'irrogazione di nessuna sanzione, nemmeno ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 471/97 in tema di dichiarazione inesatta (risposta 9 Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 24.1.2018).
Trattasi di errori che non incidono sui controlli, essendo a danno del contribuente (il caso classico è il mancato inserimento di un costo deducibile in dichiarazione).
Fonte: Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 24.1.2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Niente sanzioni per l’integrativa a favore del contribuente" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego