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Data Titolo Sezione Autore
28/04/2017 INPS - Disponibili le nuove istruzioni e la modulistica ISEE S.M.Perego
04/05/2017 Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche S.M.Perego
23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
08/05/2017 Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi S.M.Perego
08/05/2017 INPS – Assegni familiari anche nelle unioni civili S.M.Perego
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
08/05/2017 Dal 22 giugno le modifiche agli atti sociali delle strat up si fanno on-line S.M.Perego
03/05/2017 Nuove modifiche al modello 770/2017 S.M.Perego
04/05/2017 Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio S.M.Perego
08/05/2017 Anche il controllo da remoto dell’impianto di riscaldamento entra nel quadro RP S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore   Data : 25/01/2018
Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore
Nel momento in cui si presenta una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, prevista dall'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 entro i termini di decadenza dall'accertamento, non sussiste il presupposto per l'irrogazione di nessuna sanzione, nemmeno ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 471/97 in tema di dichiarazione inesatta (risposta 9 Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 24.1.2018).
Trattasi di errori che non incidono sui controlli, essendo a danno del contribuente (il caso classico è il mancato inserimento di un costo deducibile in dichiarazione).
Fonte: Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 24.1.2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Niente sanzioni per l’integrativa a favore del contribuente" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego