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Data Titolo Sezione Autore
27/05/2016 Allo studio alcune semplificazioni e agevolazioni da parte del Governo S.M.Perego
05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
06/02/2018 Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo S.M.Perego
05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego
16/04/2018 Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego
27/04/2017 Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti S.M.Perego
05/08/2016 Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list” S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
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Titolo: Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore   Data : 25/01/2018
Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore
Nel momento in cui si presenta una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, prevista dall'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 entro i termini di decadenza dall'accertamento, non sussiste il presupposto per l'irrogazione di nessuna sanzione, nemmeno ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 471/97 in tema di dichiarazione inesatta (risposta 9 Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 24.1.2018).
Trattasi di errori che non incidono sui controlli, essendo a danno del contribuente (il caso classico è il mancato inserimento di un costo deducibile in dichiarazione).
Fonte: Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 24.1.2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Niente sanzioni per l’integrativa a favore del contribuente" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego