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Data Titolo Sezione Autore
14/06/2016 Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
10/03/2016 Scade il 16.3.2016 la Tassa forfetaria annuale per libri e registri sociali S.M.Perego
11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego
15/07/2016 Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria S.M.Perego
04/07/2016 Dall’1.1.2016 nuova deduzione al 65% per le unità abitative S.M.Perego
04/07/2016 Per i taxisti è facile vincere la presunzione da studi di settore S.M.Perego
05/07/2016 Il Senato esenta dai tributi gli immobili posseduti dalla Santa Sede S.M.Perego
05/07/2016 Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego

Records 231 to 240 of 2397
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Titolo: Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore   Data : 25/01/2018
Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore
Nel momento in cui si presenta una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, prevista dall'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 entro i termini di decadenza dall'accertamento, non sussiste il presupposto per l'irrogazione di nessuna sanzione, nemmeno ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 471/97 in tema di dichiarazione inesatta (risposta 9 Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 24.1.2018).
Trattasi di errori che non incidono sui controlli, essendo a danno del contribuente (il caso classico è il mancato inserimento di un costo deducibile in dichiarazione).
Fonte: Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 24.1.2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Niente sanzioni per l’integrativa a favore del contribuente" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego