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Data Titolo Sezione Autore
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
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Titolo: Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore   Data : 25/01/2018
Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore
Nel momento in cui si presenta una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, prevista dall'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 entro i termini di decadenza dall'accertamento, non sussiste il presupposto per l'irrogazione di nessuna sanzione, nemmeno ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 471/97 in tema di dichiarazione inesatta (risposta 9 Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 24.1.2018).
Trattasi di errori che non incidono sui controlli, essendo a danno del contribuente (il caso classico è il mancato inserimento di un costo deducibile in dichiarazione).
Fonte: Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 24.1.2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Niente sanzioni per l’integrativa a favore del contribuente" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego