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10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare   Data : 25/01/2018
Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare
In base alle istruzioni presenti nel modello REDDITI PF, che riprendono quelle dei precedenti modelli UNICO, in caso di impresa commerciale, artigiana o familiare, il titolare non può mai dedurre i contributi, che sono deducibili dal reddito del collaboratore solo se è stata esercitata la rivalsa.
La questione origina dall'art. 2 co. 1 della L. 233/90, secondo cui il titolare dell'impresa artigiana o commerciale paga i contributi previdenziali per sé e per gli altri collaboratori, salvo diritto di rivalsa.
Diverse sentenze hanno rigettato il menzionato orientamento, sancendo che, se viene esercitata la rivalsa, i contributi sono dedotti dal collaboratore, mentre in caso contrario sono dedotti dal reddito complessivo del titolare dell'impresa (C.T. Prov. Lecco 26.6.2015 n. 242/3/15, C.T. Prov. Terni 15.11.2016 n. 324/1/16).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Contributi previdenziali deducibili a prescindere dalla rivalsa" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego