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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare   Data : 25/01/2018
Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare
In base alle istruzioni presenti nel modello REDDITI PF, che riprendono quelle dei precedenti modelli UNICO, in caso di impresa commerciale, artigiana o familiare, il titolare non può mai dedurre i contributi, che sono deducibili dal reddito del collaboratore solo se è stata esercitata la rivalsa.
La questione origina dall'art. 2 co. 1 della L. 233/90, secondo cui il titolare dell'impresa artigiana o commerciale paga i contributi previdenziali per sé e per gli altri collaboratori, salvo diritto di rivalsa.
Diverse sentenze hanno rigettato il menzionato orientamento, sancendo che, se viene esercitata la rivalsa, i contributi sono dedotti dal collaboratore, mentre in caso contrario sono dedotti dal reddito complessivo del titolare dell'impresa (C.T. Prov. Lecco 26.6.2015 n. 242/3/15, C.T. Prov. Terni 15.11.2016 n. 324/1/16).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Contributi previdenziali deducibili a prescindere dalla rivalsa" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego