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18/06/2015 Spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a strutture sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni S.M.Perego
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24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
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29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego

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Titolo: Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare   Data : 25/01/2018
Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare
In base alle istruzioni presenti nel modello REDDITI PF, che riprendono quelle dei precedenti modelli UNICO, in caso di impresa commerciale, artigiana o familiare, il titolare non può mai dedurre i contributi, che sono deducibili dal reddito del collaboratore solo se è stata esercitata la rivalsa.
La questione origina dall'art. 2 co. 1 della L. 233/90, secondo cui il titolare dell'impresa artigiana o commerciale paga i contributi previdenziali per sé e per gli altri collaboratori, salvo diritto di rivalsa.
Diverse sentenze hanno rigettato il menzionato orientamento, sancendo che, se viene esercitata la rivalsa, i contributi sono dedotti dal collaboratore, mentre in caso contrario sono dedotti dal reddito complessivo del titolare dell'impresa (C.T. Prov. Lecco 26.6.2015 n. 242/3/15, C.T. Prov. Terni 15.11.2016 n. 324/1/16).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Contributi previdenziali deducibili a prescindere dalla rivalsa" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego