Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego
22/06/2017 La maggiorazione del diritto camerale può avere date diverse S.M.Perego
21/06/2017 INPS - Disponibili on line le domande per permessi 104 a conviventi e unioni civili S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione   Data : 25/01/2018
Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione
Con l'ordinanza 24.1.2018 n. 1723, la Corte di Cassazione ha affermato che l'impiego di un praticante può comportare l'assoggettamento ad IRAP del contribuente (nel caso di specie, consulente finanziario), anche in assenza di ulteriori elementi sintomatici di autonoma organizzazione.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, non ci si può limitare ad affermare che l'apporto di un praticante è inidoneo, di per sé, a costituire un concreto incremento della prestazione intellettuale, ma bisogna valutare se, tramite tale apporto, è stato accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio.
La pronuncia della Suprema Corte desta alcune perplessità, dal momento che il tirocinante, anche se, di regola, svolge mansioni non definibili "generiche o meramente esecutive", le compie per le proprie necessità formative e non per creare valore aggiunto in capo all'esercente arti o professioni o al "piccolo" imprenditore.
Fonte: Cass. 24.1.2018 n. 1723 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Per l’autonoma organizzazione, apporto del praticante da valutare in concreto" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego