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Data Titolo Sezione Autore
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
27/07/2016 ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
28/07/2016 Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione   Data : 25/01/2018
Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione
Con l'ordinanza 24.1.2018 n. 1723, la Corte di Cassazione ha affermato che l'impiego di un praticante può comportare l'assoggettamento ad IRAP del contribuente (nel caso di specie, consulente finanziario), anche in assenza di ulteriori elementi sintomatici di autonoma organizzazione.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, non ci si può limitare ad affermare che l'apporto di un praticante è inidoneo, di per sé, a costituire un concreto incremento della prestazione intellettuale, ma bisogna valutare se, tramite tale apporto, è stato accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio.
La pronuncia della Suprema Corte desta alcune perplessità, dal momento che il tirocinante, anche se, di regola, svolge mansioni non definibili "generiche o meramente esecutive", le compie per le proprie necessità formative e non per creare valore aggiunto in capo all'esercente arti o professioni o al "piccolo" imprenditore.
Fonte: Cass. 24.1.2018 n. 1723 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Per l’autonoma organizzazione, apporto del praticante da valutare in concreto" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego