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24/11/2016 AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato S.M.Perego
28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
25/11/2016 Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate S.M.Perego
25/11/2016 Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP S.M.Perego
25/11/2016 Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva S.M.Perego
25/11/2016 La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
24/11/2016 Dal 2017 maxi-ammortamento auto per gli agenti di commercio a regime S.M.Perego
06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego

Records 1821 to 1830 of 2397
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Titolo: Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione   Data : 25/01/2018
Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione
Con l'ordinanza 24.1.2018 n. 1723, la Corte di Cassazione ha affermato che l'impiego di un praticante può comportare l'assoggettamento ad IRAP del contribuente (nel caso di specie, consulente finanziario), anche in assenza di ulteriori elementi sintomatici di autonoma organizzazione.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, non ci si può limitare ad affermare che l'apporto di un praticante è inidoneo, di per sé, a costituire un concreto incremento della prestazione intellettuale, ma bisogna valutare se, tramite tale apporto, è stato accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio.
La pronuncia della Suprema Corte desta alcune perplessità, dal momento che il tirocinante, anche se, di regola, svolge mansioni non definibili "generiche o meramente esecutive", le compie per le proprie necessità formative e non per creare valore aggiunto in capo all'esercente arti o professioni o al "piccolo" imprenditore.
Fonte: Cass. 24.1.2018 n. 1723 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Per l’autonoma organizzazione, apporto del praticante da valutare in concreto" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego