| Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione
Con l'ordinanza 24.1.2018 n. 1723, la Corte di Cassazione ha affermato che l'impiego di un praticante può comportare l'assoggettamento ad IRAP del contribuente (nel caso di specie, consulente finanziario), anche in assenza di ulteriori elementi sintomatici di autonoma organizzazione.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, non ci si può limitare ad affermare che l'apporto di un praticante è inidoneo, di per sé, a costituire un concreto incremento della prestazione intellettuale, ma bisogna valutare se, tramite tale apporto, è stato accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio.
La pronuncia della Suprema Corte desta alcune perplessità, dal momento che il tirocinante, anche se, di regola, svolge mansioni non definibili "generiche o meramente esecutive", le compie per le proprie necessità formative e non per creare valore aggiunto in capo all'esercente arti o professioni o al "piccolo" imprenditore.
Fonte: Cass. 24.1.2018 n. 1723 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Per l’autonoma organizzazione, apporto del praticante da valutare in concreto" - Fornero |