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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Modelli INTRASTAT semplificati dall’1.1.2018   Data : 06/02/2018
Modelli INTRASTAT semplificati dall’1.1.2018
In base a quanto disposto con provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, in attuazione dell'art. 13 co. 4-quater del DL 244/2016, a partire dall'1.1.2018, i modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi sono presentati dai soli soggetti "mensili" con esclusiva valenza statistica. Inoltre, le relative soglie di riferimento, ai fini della presentazione mensile, sono innalzate, rispettivamente, da 50.000,00 a 200.000,00 euro e da 50.000,00 a 100.000,00 euro.
Resta ferma, invece, la soglia di 50.000,00 euro per determinare la periodicità mensile di presentazione dei modelli relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni rese.
Uno dei profili critici della nuova disciplina riguarda la possibilità di considerare indipendenti le soglie in argomento. Secondo il provvedimento, infatti, la verifica del superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni e il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie. Da ciò si desume che anche per le cessioni e le prestazioni rese la periodicità di presentazione debba essere verificata in maniera indipendente.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 25.9.2017 n. 194409 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2018 - "Soglie INTRASTAT distinte per acquisti e cessioni" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego