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18/11/2015 Riammissione alla rateizzazione – la domanda entro il 23.11.2015 S.M.Perego
18/11/2015 Nuovi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate a tempo S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
19/11/2015 Pensioni INPS in regime di salvaguardia anche per gli iscritti alla G.S. S.M.Perego
19/11/2015 ASpI – Nuovo messaggio INPS S.M.Perego
19/11/2015 Aree pertinenziali non sempre certe S.M.Perego
19/11/2015 Mod. 730 più completo e 770 più semplificato S.M.Perego
19/11/2015 Rendiconto finanziario nel Modello internazionale XBRL S.M.Perego
20/11/2015 Istituito il codice tributo per il credito sugli investimenti S.M.Perego
20/11/2015 Disciplinate le società benefit S.M.Perego

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Titolo: Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo   Data : 06/02/2018
Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo
Nella sentenza 2.2.2018 n. 2565, la Corte di Cassazione ha affermato che la titolarità, nel medesimo Comune in cui si intende acquistare la "prima casa", di un alloggio (non acquistato col beneficio) che, in concreto, non sia idoneo per dimensioni e caratteristiche complessive a sopperire ai bisogni abitativi propri e della famiglia non impedisce di applicare il beneficio.
La valutazione di "idoneità" dell'immobile pre-posseduto deve essere:
- "oggettiva", ovvero riferita all'effettiva abitabilità dell'immobile;
- e "soggettiva", ovvero valutata in merito all'adeguatezza dello stesso per dimensioni o caratteristiche qualitative in rapporto al nucleo familiare.
Fonte: Cass. 2.2.2018 n. 2565 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.2.2018 - "Se l’immobile preposseduto non è idoneo via libera al bonus prima casa" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego