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05/08/2016 Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list” S.M.Perego
05/08/2016 Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica S.M.Perego
05/08/2016 Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta S.M.Perego
05/09/2016 Prosegue la campagna di esenzione da IRAP S.M.Perego
05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
05/09/2016 La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre S.M.Perego
05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo   Data : 06/02/2018
Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo
Nella sentenza 2.2.2018 n. 2565, la Corte di Cassazione ha affermato che la titolarità, nel medesimo Comune in cui si intende acquistare la "prima casa", di un alloggio (non acquistato col beneficio) che, in concreto, non sia idoneo per dimensioni e caratteristiche complessive a sopperire ai bisogni abitativi propri e della famiglia non impedisce di applicare il beneficio.
La valutazione di "idoneità" dell'immobile pre-posseduto deve essere:
- "oggettiva", ovvero riferita all'effettiva abitabilità dell'immobile;
- e "soggettiva", ovvero valutata in merito all'adeguatezza dello stesso per dimensioni o caratteristiche qualitative in rapporto al nucleo familiare.
Fonte: Cass. 2.2.2018 n. 2565 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.2.2018 - "Se l’immobile preposseduto non è idoneo via libera al bonus prima casa" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego