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21/03/2016 Dal 2016 i professionisti esclusi dagli studi di settore S.M.Perego
21/03/2016 Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili S.M.Perego
23/03/2016 Approvato il nuovo modello IVA TR S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
23/03/2016 Predisposto il manuale per il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
23/03/2016 INAIL - Trasmissione del certificato medico S.M.Perego
23/03/2016 Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro") S.M.Perego
23/03/2016 San Marino entra nel Modello di comunicazione polivalente S.M.Perego
23/03/2016 Se la ritenuta è operata ma non versata ne risponde sempre il sostituto S.M.Perego
24/03/2016 Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio S.M.Perego

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Titolo: Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo   Data : 06/02/2018
Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo
Nella sentenza 2.2.2018 n. 2565, la Corte di Cassazione ha affermato che la titolarità, nel medesimo Comune in cui si intende acquistare la "prima casa", di un alloggio (non acquistato col beneficio) che, in concreto, non sia idoneo per dimensioni e caratteristiche complessive a sopperire ai bisogni abitativi propri e della famiglia non impedisce di applicare il beneficio.
La valutazione di "idoneità" dell'immobile pre-posseduto deve essere:
- "oggettiva", ovvero riferita all'effettiva abitabilità dell'immobile;
- e "soggettiva", ovvero valutata in merito all'adeguatezza dello stesso per dimensioni o caratteristiche qualitative in rapporto al nucleo familiare.
Fonte: Cass. 2.2.2018 n. 2565 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.2.2018 - "Se l’immobile preposseduto non è idoneo via libera al bonus prima casa" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego