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13/04/2016 Scontano l’INAIL le attività sociali svolte dai Comuni S.M.Perego
13/04/2016 Disponibile GERICO 2016 S.M.Perego
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
14/04/2016 La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista S.M.Perego
14/04/2016 Chi può accedere al regime premiale degli Studi di Settore 2016? S.M.Perego
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
15/04/2016 Lo Spesometro diventa fonte di accertamento S.M.Perego
15/04/2016 Al via l’adempimento collaborativo S.M.Perego
15/04/2016 I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico S.M.Perego
15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego

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Titolo: Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo   Data : 06/02/2018
Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo
Nella sentenza 2.2.2018 n. 2565, la Corte di Cassazione ha affermato che la titolarità, nel medesimo Comune in cui si intende acquistare la "prima casa", di un alloggio (non acquistato col beneficio) che, in concreto, non sia idoneo per dimensioni e caratteristiche complessive a sopperire ai bisogni abitativi propri e della famiglia non impedisce di applicare il beneficio.
La valutazione di "idoneità" dell'immobile pre-posseduto deve essere:
- "oggettiva", ovvero riferita all'effettiva abitabilità dell'immobile;
- e "soggettiva", ovvero valutata in merito all'adeguatezza dello stesso per dimensioni o caratteristiche qualitative in rapporto al nucleo familiare.
Fonte: Cass. 2.2.2018 n. 2565 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.2.2018 - "Se l’immobile preposseduto non è idoneo via libera al bonus prima casa" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego