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09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
12/05/2016 Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego
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Titolo: Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo   Data : 06/02/2018
Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo
Nella sentenza 2.2.2018 n. 2565, la Corte di Cassazione ha affermato che la titolarità, nel medesimo Comune in cui si intende acquistare la "prima casa", di un alloggio (non acquistato col beneficio) che, in concreto, non sia idoneo per dimensioni e caratteristiche complessive a sopperire ai bisogni abitativi propri e della famiglia non impedisce di applicare il beneficio.
La valutazione di "idoneità" dell'immobile pre-posseduto deve essere:
- "oggettiva", ovvero riferita all'effettiva abitabilità dell'immobile;
- e "soggettiva", ovvero valutata in merito all'adeguatezza dello stesso per dimensioni o caratteristiche qualitative in rapporto al nucleo familiare.
Fonte: Cass. 2.2.2018 n. 2565 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.2.2018 - "Se l’immobile preposseduto non è idoneo via libera al bonus prima casa" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego