Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/04/2017 Il Comune non interviene sulle variazioni catastali con procedura DOCFA S.M.Perego
19/04/2017 Sempre meno tempo per intermediari e CAF per compilare i 730 S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/04/2017 Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS S.M.Perego
21/04/2017 Nuova tassonomia integrata per il deposito dei bilanci S.M.Perego
30/12/2016 Approvati gli studi di settore per il 2016 – Gli ultimi S.M.Perego
26/04/2017 Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
24/04/2017 Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego

Records 1091 to 1100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato   Data : 06/02/2018
Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato
In relazione ai dati che gli amministratori dei condomini devono trasmettere entro il 28.2.2018, nel corso di Telefisco 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo da attribuire a ciascun condòmino è quello effettivamente pagato e non quello attribuito in base alla quota millesimale.
Se il condòmino è moroso, cioè in ritardo nei pagamenti, l'amministratore deve indicare nel campo 25 della sezione "dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa" l'importo di spesa a lui attribuito anche se non è stato pagato effettivamente e deve indicare nel campo 26 (flag pagamento) se il pagamento non è avvenuto, in tutto o in parte. 
Anche nella certificazione che l'amministratore manda ai condòmini sulle spese detraibili che il condominio ha sostenuto nel periodo d'imposta, deve essere indicata la somma "effettivamente pagata dal condòmino" e non quella che avrebbe dovuto pagare (ma non ha pagato) secondo la ripartizione millesimale.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2018 1.2.2018
Sezione:   Autore : S.M.Perego