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Data Titolo Sezione Autore
08/03/2016 La Cassazione interviene sul valore degli autoveicoli usati S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
27/10/2015 La Cassazione interviene sulle fatture emesse per operazioni inesistenti S.M.Perego
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
21/04/2016 La Cassazione interviene sulle spese di manutenzione S.M.Perego
18/07/2018 La Cassazione limita i termini di accertamento S.M.Perego
20/05/2016 La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10 S.M.Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
09/05/2017 La Cassazione stabilisce l’esclusione dalle imposte dei Trust S.M.Perego

Records 1271 to 1280 of 2397
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Titolo: Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato   Data : 06/02/2018
Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato
In relazione ai dati che gli amministratori dei condomini devono trasmettere entro il 28.2.2018, nel corso di Telefisco 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo da attribuire a ciascun condòmino è quello effettivamente pagato e non quello attribuito in base alla quota millesimale.
Se il condòmino è moroso, cioè in ritardo nei pagamenti, l'amministratore deve indicare nel campo 25 della sezione "dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa" l'importo di spesa a lui attribuito anche se non è stato pagato effettivamente e deve indicare nel campo 26 (flag pagamento) se il pagamento non è avvenuto, in tutto o in parte. 
Anche nella certificazione che l'amministratore manda ai condòmini sulle spese detraibili che il condominio ha sostenuto nel periodo d'imposta, deve essere indicata la somma "effettivamente pagata dal condòmino" e non quella che avrebbe dovuto pagare (ma non ha pagato) secondo la ripartizione millesimale.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2018 1.2.2018
Sezione:   Autore : S.M.Perego