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Data Titolo Sezione Autore
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego
27/06/2017 Le nuove regole sul bilancio nella circolare Assonime n. 14_2017 S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato   Data : 06/02/2018
Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato
In relazione ai dati che gli amministratori dei condomini devono trasmettere entro il 28.2.2018, nel corso di Telefisco 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo da attribuire a ciascun condòmino è quello effettivamente pagato e non quello attribuito in base alla quota millesimale.
Se il condòmino è moroso, cioè in ritardo nei pagamenti, l'amministratore deve indicare nel campo 25 della sezione "dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa" l'importo di spesa a lui attribuito anche se non è stato pagato effettivamente e deve indicare nel campo 26 (flag pagamento) se il pagamento non è avvenuto, in tutto o in parte. 
Anche nella certificazione che l'amministratore manda ai condòmini sulle spese detraibili che il condominio ha sostenuto nel periodo d'imposta, deve essere indicata la somma "effettivamente pagata dal condòmino" e non quella che avrebbe dovuto pagare (ma non ha pagato) secondo la ripartizione millesimale.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2018 1.2.2018
Sezione:   Autore : S.M.Perego