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Data Titolo Sezione Autore
08/12/2018 Quale detrazione per gli infissi tra gli oneri detraibili S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
21/03/2016 Quale interpello applicare? S.M.Perego
30/11/2015 Quale responsabilità solidale, ai fini TASI, tra i diversi possessori? S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
26/10/2015 Quali contribuenti minimi nel 2016? S.M.Perego
04/11/2015 Quali i soggetti esclusi dalla Patent box? S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
28/09/2015 Quando è necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego

Records 2001 to 2010 of 2397
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Titolo: Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato   Data : 06/02/2018
Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato
In relazione ai dati che gli amministratori dei condomini devono trasmettere entro il 28.2.2018, nel corso di Telefisco 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo da attribuire a ciascun condòmino è quello effettivamente pagato e non quello attribuito in base alla quota millesimale.
Se il condòmino è moroso, cioè in ritardo nei pagamenti, l'amministratore deve indicare nel campo 25 della sezione "dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa" l'importo di spesa a lui attribuito anche se non è stato pagato effettivamente e deve indicare nel campo 26 (flag pagamento) se il pagamento non è avvenuto, in tutto o in parte. 
Anche nella certificazione che l'amministratore manda ai condòmini sulle spese detraibili che il condominio ha sostenuto nel periodo d'imposta, deve essere indicata la somma "effettivamente pagata dal condòmino" e non quella che avrebbe dovuto pagare (ma non ha pagato) secondo la ripartizione millesimale.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2018 1.2.2018
Sezione:   Autore : S.M.Perego