Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/04/2016 Gli impianti fotovoltaici perdono la rendita catastale se funzionali al processo produttivo S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
21/04/2016 La Cassazione interviene sulle spese di manutenzione S.M.Perego
21/04/2016 Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
20/04/2016 I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
23/04/2016 Ulteriore svolta per il canone RAI 2016 S.M.Perego
20/04/2016 Previste modifiche al patrimonio netto S.M.Perego
19/04/2016 Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
19/04/2016 Alcune novità nel quadro RW 2016 S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato   Data : 06/02/2018
Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato
In relazione ai dati che gli amministratori dei condomini devono trasmettere entro il 28.2.2018, nel corso di Telefisco 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo da attribuire a ciascun condòmino è quello effettivamente pagato e non quello attribuito in base alla quota millesimale.
Se il condòmino è moroso, cioè in ritardo nei pagamenti, l'amministratore deve indicare nel campo 25 della sezione "dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa" l'importo di spesa a lui attribuito anche se non è stato pagato effettivamente e deve indicare nel campo 26 (flag pagamento) se il pagamento non è avvenuto, in tutto o in parte. 
Anche nella certificazione che l'amministratore manda ai condòmini sulle spese detraibili che il condominio ha sostenuto nel periodo d'imposta, deve essere indicata la somma "effettivamente pagata dal condòmino" e non quella che avrebbe dovuto pagare (ma non ha pagato) secondo la ripartizione millesimale.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2018 1.2.2018
Sezione:   Autore : S.M.Perego