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27/02/2019 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività S.M.Perego
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
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06/08/2015 Autotrasportatori – deduzioni 2014 ancora da definire. S.M.Perego
17/07/2018 Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017 S.M.Perego
06/07/2016 Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015 S.M.Perego
20/07/2018 Autotrasportatori Al via le correttive nei termini S.M.Perego
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Titolo: AdE Comunicazione dei dati delle fatture prorogata al 6.4.2018   Data : 06/02/2018
AdE Comunicazione dei dati delle fatture prorogata al 6.4.2018
Con il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190:
- il termine per la comunicazione dei dati delle fatture relativa al secondo semestre 2017 è posticipato dal 28.2.2018 al 6.4.2018, sia per chi comunica i dati su base obbligatoria (art. 21 del DL 78/2010) sia per chi comunica i dati su base opzionale (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015);
- sono approvate le specifiche tecniche che consentono l'invio dei dati delle fatture in forma semplificata, limitando l'invio esclusivamente alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni (o al codice fiscale), alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA (nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura);
- è riconosciuta la possibilità di trasmettere i dati in forma semplificata anche per le integrazioni delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, entro il 6.4.2018, senza applicazione di sanzioni ex art. 1-ter co. 1 del DL 148/2017.
Inoltre, a scopo agevolativo, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito Internet due pacchetti software gratuiti, uno per il controllo dei file delle comunicazioni e uno per la loro compilazione.
Occorre considerare che il mese di febbraio comporta un notevole carico di lavoro per gli studi professionali i quali sono chiamati a redigere le Certificazioni Uniche (CU), a trasmettere i dati delle “Comunicazioni liquidazioni Iva” anticipando alla stessa data le “Dichiarazioni annuali Iva” al fine di evitare eventuali correzioni, soggette a sanzione, sulle “Comunicazioni liquidazioni Iva” già inviate; inutile dire che questi termini di comunicazione risultano totalmente iniqui rispetto ai termini previsti dal DL 50/2017 per la registrazione della fatture relative all’anno 2017 al fine di evitare la perdita della detrazione IVA. Un accavallarsi di date e scadenze prive di alcun riscontro obiettivo; ben venga la proroga della trasmissione dei dati delle fatture che a nulla serve salvo inserire un ulteriore adempimento a carico degli studi stessi.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.2.2018 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2018 - "Al 6 aprile la comunicazione dati fatture per il secondo semestre 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego