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Data Titolo Sezione Autore
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
24/04/2017 Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
26/04/2017 Nuovi limiti alla detrazione dell’IVA sugli acquisti S.M.Perego
26/04/2017 Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA S.M.Perego
26/04/2017 Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
27/04/2017 Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
27/04/2017 Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti S.M.Perego

Records 1771 to 1780 of 2397
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Titolo: AdE da febbraio ad aprile una serie di scadenze prive di riscontri obiettivi   Data : 06/02/2018
AdE da febbraio ad aprile una serie di scadenze prive di riscontri obiettivi
Occorre considerare che il mese di febbraio comporta un notevole carico di lavoro per gli studi professionali i quali sono chiamati a redigere le Certificazioni Uniche (CU), a trasmettere i dati delle “Comunicazioni liquidazioni Iva” anticipando alla stessa data le “Dichiarazioni annuali Iva” al fine di evitare eventuali correzioni, soggette a sanzione, sulle “Comunicazioni liquidazioni Iva” già inviate; inutile dire che questi termini di comunicazione risultano totalmente iniqui rispetto ai termini previsti dal DL 50/2017 per la registrazione della fatture relative all’anno 2017 al fine di evitare la perdita della detrazione IVA. La Comunicazione liquidazione Iva scade ancor prima del saldo annuale Iva, nonché della “Dichiarazione annuale Iva” che deve essere inviata contestualmente all’ultima data utile alla registrazione delle fatture pervenute e relative all’anno precedente. Consideriamo anche che il versamento a saldo scade il 16 di marzo salvo doverlo e/o volerlo maggiorare di interessi. Un accavallarsi di date e scadenze prive di alcun riscontro obiettivo; ben venga la proroga della trasmissione dei dati delle fatture che a nulla serve salvo inserire un ulteriore adempimento a carico degli studi stessi.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego