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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/08/2015 La collaborazione tra colleghi paga S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
03/12/2015 La compilazione del RED sempre obbligatoria - circ. INPS 30.11.2015 n. 195 S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: Rette asili nido – La fattura a chi paga   Data : 01/03/2018
Rette asili nido – La fattura a chi paga
IL 28 febbraio è scaduto il termine per effettuare le comunicazioni telematiche utili alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate.
Con l’introduzione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate si è sfatata una consuetudine consolidata nel tempo che riguardava l’obbligo di emettere il documento di pagamento, sia essa una semplice ricevuta fiscale che una fattura, al soggetto che materialmente eseguiva il pagamento.
D'altronde le detrazioni seguono il principio di cassa ma anche il soggetto che effettivamente sostiene la spesa.
Questa consuetudine è stata stravolta per le spese sanitarie e per le rette dell’asilo nido. Le predette spese, se documentate da un tiket, da una fattura, oppure da qualsiasi altro documento, devono essere intestate al minore sebbene lo stesso non disponga di alcuna capacità economica.
Sarà, successivamente, onere del soggetto che ha sostenuto la spesa provarlo al fine di ottenere le spettanti detrazioni.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego