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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Rette asili nido – La fattura a chi paga   Data : 01/03/2018
Rette asili nido – La fattura a chi paga
IL 28 febbraio è scaduto il termine per effettuare le comunicazioni telematiche utili alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate.
Con l’introduzione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate si è sfatata una consuetudine consolidata nel tempo che riguardava l’obbligo di emettere il documento di pagamento, sia essa una semplice ricevuta fiscale che una fattura, al soggetto che materialmente eseguiva il pagamento.
D'altronde le detrazioni seguono il principio di cassa ma anche il soggetto che effettivamente sostiene la spesa.
Questa consuetudine è stata stravolta per le spese sanitarie e per le rette dell’asilo nido. Le predette spese, se documentate da un tiket, da una fattura, oppure da qualsiasi altro documento, devono essere intestate al minore sebbene lo stesso non disponga di alcuna capacità economica.
Sarà, successivamente, onere del soggetto che ha sostenuto la spesa provarlo al fine di ottenere le spettanti detrazioni.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego