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25/11/2016 Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
28/11/2016 Dall’1.1.2017 partono i nuovi registratori di cassa telematici S.M.Perego
28/11/2016 La locazione di case e appartamenti per le vacanze genera reddito d’impresa S.M.Perego
29/11/2016 On-line il modello standard con le modifiche dell'atto costitutivo delle strat up innovative S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
29/11/2016 Operativa la legge sul “Dopo di noi” S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
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Titolo: Rette asili nido – La fattura a chi paga   Data : 01/03/2018
Rette asili nido – La fattura a chi paga
IL 28 febbraio è scaduto il termine per effettuare le comunicazioni telematiche utili alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate.
Con l’introduzione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate si è sfatata una consuetudine consolidata nel tempo che riguardava l’obbligo di emettere il documento di pagamento, sia essa una semplice ricevuta fiscale che una fattura, al soggetto che materialmente eseguiva il pagamento.
D'altronde le detrazioni seguono il principio di cassa ma anche il soggetto che effettivamente sostiene la spesa.
Questa consuetudine è stata stravolta per le spese sanitarie e per le rette dell’asilo nido. Le predette spese, se documentate da un tiket, da una fattura, oppure da qualsiasi altro documento, devono essere intestate al minore sebbene lo stesso non disponga di alcuna capacità economica.
Sarà, successivamente, onere del soggetto che ha sostenuto la spesa provarlo al fine di ottenere le spettanti detrazioni.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego