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Data Titolo Sezione Autore
31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
01/06/2017 Dall’INPS partono le indagini sui finti rapporti di lavoro S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: Rette asili nido – La fattura a chi paga   Data : 01/03/2018
Rette asili nido – La fattura a chi paga
IL 28 febbraio è scaduto il termine per effettuare le comunicazioni telematiche utili alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate.
Con l’introduzione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate si è sfatata una consuetudine consolidata nel tempo che riguardava l’obbligo di emettere il documento di pagamento, sia essa una semplice ricevuta fiscale che una fattura, al soggetto che materialmente eseguiva il pagamento.
D'altronde le detrazioni seguono il principio di cassa ma anche il soggetto che effettivamente sostiene la spesa.
Questa consuetudine è stata stravolta per le spese sanitarie e per le rette dell’asilo nido. Le predette spese, se documentate da un tiket, da una fattura, oppure da qualsiasi altro documento, devono essere intestate al minore sebbene lo stesso non disponga di alcuna capacità economica.
Sarà, successivamente, onere del soggetto che ha sostenuto la spesa provarlo al fine di ottenere le spettanti detrazioni.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego